CURTAROLO (PD) : «Furbetta del cartellino», licenziata ma il Garante violata la sua privacy e infligge 15 mila euro di multa al Comune.

«Dipendente ripresa dalle telecamere? Trattamento illecito di dati». Una dipendente del Comune di Curtarolo era stata licenziata in tronco, con l’accusa di essere sostanzialmente una “furbetta del cartellino”. Le videocamere l’avevano ripresa fuori dal municipio in orario di servizio e in giro per il paese in periodo di malattia. Ma il Garante della privacy ha accolto il suo reclamo, sanzionando con 15.000 euro l’ente dell’Alta Padovana, imputandogli di aver effettuato «un trattamento illecito dei dati personali».
Nel mirino sono finite due tipologie di immagini. Da un lato i filmati degli apparati di sorveglianza gestiti dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, che incrociati con il sistema di rilevazione delle presenze sul posto di lavoro, avevano portato alla contestazione disciplinare di uscita e ingresso «senza provvedere a effettuare le dovute “stimbrature” e “ritimbrature”, in linea di massima sostando all’esterno del municipio, per attendere a proprie esigenze personali». Gli stessi occhi elettronici l’avevano vista «passeggiare davanti» alla sede comunale in due occasioni, «durante il periodo di malattia», benché «fuori dalla fascia oraria della reperibilità».
Dall’altro lato è scivolato sotto la lente il video registrato da un collaboratore comunale e spedito via WhatsApp al telefonino personale della prima cittadina Martina Rocchio (poiché la cassa pubblica «non dispone di risorse economiche sufficienti a garantire al sindaco un cellulare e un’utenza intestata al Comune»). In quella registrazione l’allora dipendente veniva immortalata a pranzo «con due colleghe in periodo di malattia», ancorché sempre «al di fuori delle fasce di reperibilità».
La lavoratrice si è rivolta al Garante, lamentando un «utilizzo illegittimo degli impianti di videosorveglianza», nonché una «ulteriore violazione della privacy» attraverso il filmato via smartphone. Nel corso dell’istruttoria l’ente locale si è difeso, citando tra le finalità della rete di videosicurezza non solo «tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica», bensì pure «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati», come quello ipotizzato nella denuncia presentata ai carabinieri di Piazzola sul Brenta, in parallelo alla comunicazione trasmessa all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
In particolare la sindaca Rocchio, «nella sua qualità di Ufficiale di Polizia Locale/Ufficiale di Polizia Giudiziaria», ha spiegato di essersi attivata «a seguito di apposite segnalazioni di alcuni dipendenti», con il risultato che la donna era stata licenziata senza preavviso, per l’accusa di «aver sistematicamente evitato di timbrare il cartellino marcatempo in occasione delle sue ripetute uscite dalla sede comunale». Stando alla memoria difensiva, «proprio nella visione delle immagini di videosorveglianza e il raffronto tra le stesse con le attestazioni delle presenze si è sostanziata la legittima acquisizione della notizia di reato».
Ma il Garante non ha condiviso questa tesi: «Il Comune ha posto in essere un trattamento i dati personali (immagini di persone fisiche o comunque a esse relative; numeri di targa dei veicoli in transito), mediante dispositivi video, in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, e in assenza di una base giuridica». Per quanto riguarda le telecamere posizionate nelle aree pubbliche, secondo l’Autorità «il Comune ha omesso di fornire agli interessati un’idonea informativa». Ad esempio i cartelli con l’avvertimento “area videosorvegliata”, è stato rimproverato, «indicano una finalità del trattamento del tutto generica (“per fini di sicurezza”)» e «non fanno alcuna menzione dei diritti riconosciuti dal Regolamento agli interessati». Inoltre è stato contestato al municipio di non aver completato «una valutazione di impatto sulla protezione dei dati prima di dare avvio al trattamento».
Quanto all’investigazione con il cellulare, il Garante ha condiviso le conclusioni tratte dal giudice per le indagini preliminari di Padova, quando ha archiviato l’inchiesta per la presunta truffa: «L’Ente, in qualità di datore di lavoro, “avrebbe ben potuto predisporre le opportune visite fiscali, come era già capitato in passato”, anche tenuto conto che “il motivo di malattia che risulta dai certificati prodotti non imponeva il ricovero o il confinamento della paziente nella propria abitazione”».



