
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026, ha chiarito come va interpretato l’articolo 187 del Codice della strada sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La norma, modificata nel 2024, non richiede più la prova dello “stato di alterazione psico-fisica”, ma parla di guida “dopo aver assunto” droghe. Questo aveva sollevato un dubbio: si poteva punire anche chi aveva assunto sostanze giorni prima, senza alcun effetto sulla guida? Alcuni giudici ritenevano la norma del 2024 irragionevole e sproporzionata, perché rischiava di colpire condotte non pericolose alla guida di un mezzo e di creare disparità rispetto alla guida in stato di ebbrezza. La Corte però non ha dichiarato la norma incostituzionale, imponendo un’interpretazione restrittiva basata sui principi di proporzionalità e offensività. Quindi secondo questa lettura interpretativa , non basta aver assunto stupefacenti in passato per essere puniti. La sanzione è legittima solo se la guida avviene in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza stradale. Non serve più dimostrare che il conducente fosse effettivamente alterato, ma occorre accertare che nel suo organismo siano presenti quantità di sostanza che, secondo la scienza, siano idonee ad alterare le capacità di guida di una persona media.
In pratica, la Corte Costituzionale fissa con la Sentenza un equilibrio: non si punisce chi ha assunto droghe senza effetti sulla guida, ma chi si mette al volante con sostanze nel corpo in grado di compromettere la sicurezza. La responsabilità penale non dipende dal solo fatto di aver assunto droghe, ma dall’esistenza di un rischio concreto per la circolazione. La norma resta valida, ma va applicata solo ai comportamenti realmente pericolosi causati da chi si mette al volante in dette condizioni .




