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VENEZIA :L’UBICAZIONE A TERRA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI VA RIVISTA. RESISTERE VENETO PRESENTA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER DISCIPLINARE MEGLIO IL SETTORE

“Il Gruppo Resistere Veneto ha presentato una Proposta di Legge per la disciplina degli impianti fotovoltaici a terra. Si tratta di modifiche alla già esistente Legge regionale n.17/2022 che hanno lo scopo di prendere atto dell’evoluzione del settore negli ultimi anni, in crescita esponenziale, connessa agli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e aumento delle fonti di energia rinnovabili. L’aumento delle installazioni di impianti fotovoltaici sul territorio regionale, con particolare incidenza sulle aree agricole, oggi evidenzia l’esigenza di un intervento di bilanciamento tra la diffusione delle energie rinnovabili e la tutela del suolo agricolo, riconosciuto quale risorsa naturale limitata, non riproducibile e strategica per la sicurezza alimentare, la qualità paesaggistica e la tenuta economica delle imprese agricole.
La nostra Proposta di Legge non intende ostacolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, né introdurre divieti generalizzati o discriminatori, ma mira a rafforzare i criteri di valutazione territoriale e agronomica, introducendo principi di proporzionalità, ragionevolezza e bilanciamento tra interesse energetico e tutela del territorio rurale. Si vuole anche assicurare maggiore coerenza tra pianificazione energetica e pianificazione territoriale ed introdurre criteri di valutazione più puntuali in ordine alla reversibilità degli interventi e agli effetti sulla produttività agricola. Infine, ma non per ultimo, l’obiettivo è favorire l’insediamento degli impianti nelle aree maggiormente compatibili sotto il profilo ambientale, paesaggistico e produttivo assicurando così il coordinamento della disciplina regionale con la normativa statale ed europea vigente.”

Nello specifico della proposta si integrano le finalità generali della legge regionale n. 17 del 2022, esplicitando che l’individuazione delle aree con indicatori di presuntiva non idoneità deve avvenire anche tenendo conto della tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata, nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili e introduce il riferimento alla tutela del suolo agricolo secondo criteri di bilanciamento e proporzionalità, al fine di evitare approcci meramente interdittivi. La Proposta rafforza il principio della continuità dell’attività agricola e pastorale, prevedendo che debba essere garantita la prevalenza funzionale dell’attività agricola secondo criteri tecnici definiti dalla Giunta regionale ed introduce la valutazione della reversibilità dell’intervento e degli effetti sulla produttività agricola nel medio periodo tra gli elementi istruttori rilevanti. E’ previsto un intervento più puntuale sugli indicatori di presuntiva non idoneità e viene introdotto il principio del bilanciamento tra produzione agricola e produzione energetica.
Inoltre l’articolato valorizza la qualità agronomica effettiva dei terreni quale elemento rilevante nelle valutazioni localizzative e prevede che la Giunta regionale possa individuare aree di rispetto nelle quali gli impianti siano sottoposti a valutazione rafforzata di compatibilità ambientale e paesaggistica. Viene quindi introdotto il principio secondo cui i criteri regionali devono essere applicati nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione tra tecnologie di produzione da fonti rinnovabili. La nuova legge, inoltre, rafforzerebbe la tutela dei terreni inseriti in sistemi agricoli di rilevante valore ambientale o paesaggistico e precisa che gli interventi nelle aree interessate da attività di recupero debbano rispettare le prescrizioni ambientali e paesaggistiche nonché risultare compatibili con le finalità di recupero delle aree stesse. Quanto alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi deve avvenire nel rispetto degli indicatori e dei criteri previsti dalla legge regionale, garantendo che l’esigenza di accelerazione amministrativa non comprometta le valutazioni di compatibilità territoriale e agricola e, infine, si introduce una clausola di coordinamento con la normativa statale ed europea finalizzata a rafforzare la tenuta sistematica e costituzionale della disciplina regionale.

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