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Vittoria del Comune di Monfalcone contro Fincantieri. Il Tar respinge la richiesta di risarcimento danni di quasi due milioni di euro

Vittoria del Comune di Monfalcone nella causa intentata da Fincantieri, attraverso la controllata Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, che aveva chiesto un risarcimento di quasi due milioni di euro per il mancato rilascio dell’autorizzazione a eseguire lavorazioni notturne in deroga ai limiti acustici, finalizzate all’installazione di due nuove gru nel cantiere navale.

L’Ente, difeso dall’avvocato Billiani, ha sempre rivendicato la piena legittimità delle proprie scelte, fondate su un principio irrinunciabile: la prevalenza dell’interesse generale e la salvaguardia della salute dei cittadini e del diritto al riposo dei residenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 546/2026 pubblicata oggi, 29 ottobre, ha respinto la richiesta risarcitoria, quantificata in 1.906.929,30 euro, riconoscendo l’ampia discrezionalità attribuita ai Comuni nel valutare le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici, attraverso il bilanciamento tra le esigenze produttive delle imprese e il diritto dei residenti alla quiete e al riposo notturno.

Grande soddisfazione per il pronunciamento è stata espressa dal sindaco Luca Fasan e dall’europarlamentare e consigliere delegato alla Sicurezza Anna Maria Cisint, che hanno sottolineato il valore di una decisione che premia la fermezza dell’Amministrazione nel difendere gli interessi dei cittadini, anche di fronte alle pretese dei grandi gruppi industriali.

“La tutela della salute e del riposo dei cittadini è un principio dal quale un sindaco non può prescindere – dichiara il sindaco Fasan. Abbiamo agito con questa consapevolezza, ponendo al centro delle nostre scelte l’interesse generale dei monfalconesi. La sentenza chiarisce che le necessità produttive di un’impresa, per quanto importante, non obbligano il Comune ad autorizzare lavorazioni notturne in deroga ai limiti acustici. È un pronunciamento importante, che fa giurisprudenza e rafforza la nostra determinazione ad agire con responsabilità e fermezza anche in situazioni analoghe. In questi mesi abbiamo ricevuto numerose manifestazioni di apprezzamento da parte dei cittadini, ai quali oggi possiamo restituire questo importante risultato”.

“Nella sfida di Davide contro Golia, oggi ha vinto Davide. Davanti ai poteri forti bisogna avere il coraggio di difendere i cittadini, senza arretrare, afferma l’on. Cisint. Il nostro Comune ha dimostrato ancora una volta di essere dalla loro parte, anche nelle battaglie più difficili. Per noi il vero “bene della vita” sono le persone, la loro salute e la loro dignità. Fincantieri ha chiesto quasi due milioni di euro alla comunità monfalconese: una pretesa che non avrei mai avanzato nei confronti di una città che ha già dato tanto all’industria, attraverso il lavoro, i sacrifici di intere generazioni e anche le vite di chi in quel cantiere è morto. Monfalcone e i suoi cittadini meritano gratitudine e rispetto. Oggi quei due milioni restano alla città. Ho sempre creduto nella correttezza dell’operato dei nostri tecnici, dei quali conosco la professionalità, la competenza e l’impegno con cui svolgono il loro lavoro. È una vittoria che appartiene a tutti noi e per la quale ringrazio il sindaco, i tecnici, i dirigenti, l’avvocato Billiani e quanti hanno creduto nelle nostre scelte”.

Nel merito, il TAR ha chiarito che il rilascio delle deroghe ai limiti acustici non costituisce un diritto acquisito né un atto dovuto. I giudici hanno evidenziato la natura straordinaria e l’ampiezza delle attività di palificazione, potenzialmente molto impattanti sulla collettività, escludendo inoltre che una precedente autorizzazione, concessa nell’aprile 2025, potesse giustificare automaticamente una nuova deroga, riferita a lavorazioni differenti per estensione, durata e condizioni operative.

“È una pronuncia estremamente chiara, che afferma principi di grande rilievo per l’azione amministrativa – spiega l’avvocato Teresa Billiani. Il TAR ha ribadito non esiste un diritto acquisito a ottenere deroghe ai limiti acustici e che ogni istanza deve essere esaminata singolarmente, senza automatismi derivanti da precedenti autorizzazioni. La società non ha dimostrato la spettanza del cosiddetto ‘bene della vita’, ossia della deroga nelle condizioni richieste. Non basta richiedere un risarcimento e quantificare il danno: occorre dimostrare che si aveva effettivamente diritto al provvedimento favorevole. La pronuncia evidenzia inoltre che l’Amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità, da esercitare attraverso un’attenta istruttoria e il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti”.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del diniego, essendo venuto meno l’interesse della società dopo l’ultimazione delle lavorazioni.

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